Mobilità, stabilizzazioni e scorrimento graduatorie

Alcuni chiarimenti sulle novità disposte dalla Legge di Bilancio 2019 (con il supporto della giurisprudenza e delle valutazioni delle Corti dei conti)

11 Febbraio 2019
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di CARLO DELL’ERBA

La mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 deve essere effettuata prima della indizione di concorsi pubblici o dello scorrimento di graduatorie dell’ente o di altra amministrazione. Il tetto del 50% delle risorse che gli enti possono destinare alle stabilizzazioni è complessivo e non è limitato esclusivamente alle capacità assunzionali ordinarie. Lo scorrimento delle graduatorie presuppone sia che il posto non sia di nuova istituzione sia la identità delle categorie e dei profili. Sono queste le più recenti indicazioni dettate dalla giurisprudenza amministrativa e dai pareri delle Corti dei conti in materia di mobilità, di tetti alle stabilizzazioni e di scorrimento delle graduatorie.
Occorre in premessa ricordare che su questi temi sono intervenute le disposizioni contenute nella legge n. 145/2018, cd di Legge di Bilancio 2019, che prevedono l’attivazione dei concorsi unici ed il divieto di scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi dopo lo scorso 1 gennaio 2019. Temi su cui sono state avanzate richieste di chiarimento da parte dell’ANCI e su cui si è in attesa di indicazioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La mobilità

Le pubbliche amministrazioni devono effettuare la mobilità volontaria prima dello scorrimento di graduatorie, anche dello stesso Ente. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza del TAR di Catanzaro n. 2185/2018.
Ci viene detto che “dall’art. 30 comma 2-bis, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – secondo cui le Amministrazioni, prima di procedere all’indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche – si desume agevolmente la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate e tale prevalenza della mobilità rispetto al concorso ed allo scorrimento della graduatoria non risulta illogica, dal momento che risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa preferire l’utilizzazione di personale con esperienza acquista nell’esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di tempo continuativo, e perché si tratta di un lavoratore già stabilmente inserito nell’organizzazione della Pubblica Amministrazione…

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