Assunzioni 2020
Il primo quesito, posto da un sindaco di un Comune, riguarda la possibilità di portare a termine le assunzioni di personale programmate prima della data di applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM interministeriale (Funzione Pubblica, Economia e Finanze e Interno) del 17 marzo 2020. In altri termini, il sindaco ha chiesto se, dopo l’entrata in vigore del decreto, il piano di fabbisogno del personale, approvato antecedentemente al decreto, consenta l’applicazione della pregressa normativa sulla base del quale è stato impostato.
Secondo il Collegio contabile l’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni. In particolare, le assunzioni di personale sono poste in relazione alla sostenibilità finanziaria della spesa, data dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, oltre a prevedere la decorrenza delle disposizioni alla data del 20 aprile 2020, ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.
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