Mobilità volontaria “in soffitta” mentre la programmazione del personale non salva il vecchio turn-over

Nuove assunzioni, la Corte dei conti (Sez. controllo per la Lombardia) boccia la salvaguardia delle procedure già avviate

3 Giugno 2020
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Il decreto attuativo del 17 marzo 2020, che ha disposto la data di inizio per l’applicazione delle nuove disposizioni sulle assunzioni di personale dei Comuni dal 20 aprile 2020, ha iniziato ad interessare i giudici contabili sulle concrete regole applicative. Due sono le indicazioni contenute nella deliberazione n. 74 del 29 maggio 2020 della Corte dei conti della Lombardia. La prima stabilisce che gli Enti locali, che avessero già adottato la programmazione del personale precedente alla data del 20 aprile 2020 con le vecchie regole del turn-over, sono obbligati a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal d.l. 34/2019 prima di poter procedere ad assumere personale. La seconda indicazione riguarda la mobilità volontaria neutra che, a dire del Collegio contabile, non è più operativa a causa del nuovo sistema delineato dal decreto crescita orientato alla spesa e non più alle limitazioni sul turn-over.

Assunzioni 2020

Il primo quesito, posto da un sindaco di un Comune, riguarda la possibilità di portare a termine le assunzioni di personale programmate prima della data di applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM interministeriale (Funzione Pubblica, Economia e Finanze e Interno) del 17 marzo 2020. In altri termini, il sindaco ha chiesto se, dopo l’entrata in vigore del decreto, il piano di fabbisogno del personale, approvato antecedentemente al decreto, consenta l’applicazione della pregressa normativa sulla base del quale è stato impostato.
Secondo il Collegio contabile l’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni. In particolare, le assunzioni di personale sono poste in relazione alla sostenibilità finanziaria della spesa, data dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, oltre a prevedere la decorrenza delle disposizioni alla data del 20 aprile 2020, ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

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