1) nel caso di partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi;
2) nel caso della presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Il comune denominatore del citato articolo è la necessità della presenza fisica dell’amministratore presso la sede dell’ente, con la precisazione che segue. Invero, mentre la presenza in loco è logicamente ed intuitivamente essenziale per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza, più difficile è identificare le ipotesi concrete sussumibili nella seconda previsione contemplata dal legislatore, quella relativa alla “presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.
Le difficoltà interpretative discendono dalla maggiore indeterminatezza e genericità della fattispecie in esame rispetto a quella costituita dalle sedute degli organi assembleari.
La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nella recente deliberazione n. 38/SEZAUT/2016/QMIG ha precisato i limiti applicativi della disposizione in esame, stabilendo che “ai fini del rimborso delle spese di cui all’art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall’ente anche secondo le modalità previste dall’art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge n. 112/2008”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento