Modalità di calcolo per le capacità assunzionali

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, si pronuncia sulla questione di massima sulle modalità di calcolo delle capacità assunzionali per gli enti locali.

30 Novembre 2017
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La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, si pronuncia sulla questione di massima sulle modalità di calcolo delle capacità assunzionali per gli enti locali (art. 3, commi 3 e 5-quater, d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015).

La Corte dei Conti nella deliberazione n. 25/2017 afferma i seguenti principi di diritto:

a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;

b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;

c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini.

> LEGGI LA DELIBERAZIONE

 

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