Il fatto
Il Tribunale di primo grado e, successivamente, la Corte di appello hanno respinto la domanda di un dirigente a contratto che, alla fine dell’incarico, aveva rivendicato la mancata monetizzazione delle ferie non godute. A dire della Corte di appello, il dirigente era a conoscenza della prevedibile durata del rapporto ed era in grado di predeterminare il numero delle ferie che avrebbe maturato nel periodo di riferimento e di programmarne la fruizione nei periodi originariamente definiti. Inoltre, la Corte di appello, ha ritenuto provata la circostanza che il dirigente a contratto avesse il potere di definire autonomamente il suo piano ferie ed ha escluso che dal contegno dell’Amministrazione potesse ricavarsi l’adesione alle ragioni indicate dal dirigente nelle sue note e prospettate come ostative alla fruizione delle ferie, in quanto anche a seguito di tali note l’Amministrazione lo aveva ripetutamente sollecitato a predisporre un piano ferie e a fruire tempestivamente delle ferie. D’altra parte, la posticipazione della fruizione delle ferie può essere giustificata solo da un atto formale avente data certa da cui emerga che l’ente ha richiesto al dirigente di non assentarsi per specifiche esigenze di servizio nel periodo individuato dal dirigente per la fruizione delle ferie, precisando che non risulta giustificata la posticipazione della fruizione delle ferie oltre i limiti temporali indicati con previsione inderogabile dal contratto di comparto area dirigenti.
Avverso la sentenza di rigetto il Dirigente ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi della mancata fruizione delle ferie e della loro successiva monetizzazione a fronte dei servizi comunque resi all’ente in periodo nei quali il dirigente avrebbe potuto godere del riposo.
L’accoglimento del ricorso
Secondo il giudice di legittimità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613). In altri termini, la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Pertanto, il dirigente (pur munito del potere di auto-organizzarsi le ferie) che non sia collocato all’apice dell’ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell’organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall’inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l’onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute. È stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
“il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (Cass. n. 18140/2022).
In conclusione, il ricorso del dirigente deve essere accolto, non essendosi attenuta la Corte di appello ai principi sopra indicati, essendosi soffermata esclusivamente a valorizzare i solleciti dell’Amministrazione alla pianificazione e al godimento delle ferie, senza considerare la circostanza che si era in presenza di un dirigente esterno assunto a tempo determinato, in forza di contratti e di proroghe di breve durata (alcuni dei quali con una scadenza non indicata in modo preciso), e non è stato dunque posto in condizione di fruire delle ferie, in quanto la prossimità della scadenza dei termini rendeva impossibile la programmazione.
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