Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto sui criteri per la mobilità dei dipendenti provinciali prendono l’avvio le procedure attraverso il portale di incontro e domanda e offerta predisposto dalla Funzione pubblica. I tempi non saranno brevi e, pertanto, le amministrazioni locali sono alle prese con un dubbio: cosa fare nel frattempo? Come è possibile gestire le funzioni e i servizi, in questa situazione di sostanziale blocco delle assunzioni che si protrae ormai da dieci mesi?
Le assunzioni a tempo indeterminato sulla capacità assunzionale degli anni 2015 e 2016 (calcolata sulle cessazioni del 2014 e del 2015) sono congelate fino al totale riassorbimento dei dipendenti di Province e Città metropolitane. Lo hanno confermato la Funzione Pubblica nella circolare n. 1/2015 e la Corte dei Conti Sezione Autonomie, nelle deliberazioni n. 19, 26 e 28. Rimane qualche dubbio sulla possibilità dei Comuni di procedere autonomamente con assunzioni a valere sui budget residui degli anni precedenti. Nella deliberazione 28/2015, infatti, i magistrati contabili, oltre ad affermare che il triennio di riferimento per utilizzare i resti è «dinamico», sembrano affermare che tali resti siano “liberi” per assunzioni, ma solo se erano già stati inseriti nella programmazione del fabbisogno di personale. L’altra classica modalità per assunzioni a tempo indeterminato risiede nella mobilità volontaria, vietata dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2015. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, è però consentito agli enti locali di concludere le procedure di mobilità avviate prima del 1° gennaio 2015 e quelle riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta. L’articolo 11, precisa che queste assunzioni non incidono sul regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016.
Rimane un’altra corsia preferenziale per le assunzioni stabili nei Comuni, ovvero il trasferimento dei dipendenti ex provinciali che al 20 giugno 2015 erano in comando o distacco o altri istituti comunque denominati. Infatti, entro soli 10 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto è necessario acquisire il consenso del lavoratore e procedere con il passaggio dalla Provincia al Comune.
Per il resto, si tratta di sopravvivenza. Basti ricordare che l’articolo 36, comma 1, del Dlgs 165/2001 chiede alle amministrazioni di assumere a tempo indeterminato sui fabbisogni ordinari, per rendersi conto dell’impasse a cui si è costretti per tentare di garantire le funzioni fondamentali. L’attenzione, quindi, è tutta spostata sul lavoro flessibile. Via libera, quindi, ad assunzioni a tempo determinato, lavoro accessorio, somministrazione, ma anche comando, distacco, assegnazioni temporanee, convenzioni. Nel rispetto, va detto, del limite di quanto speso nel 2009, come stabilito dall’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010. Rimangono poi consentite le assunzioni in base agli articoli 90 e 110 del Tuel.
Discorso separato per la Polizia locale. In questo caso, il legislatore ha previsto un esodo ancora più immediato: il trasferimento dei dipendenti nei ruoli della Polizia municipale, anche in deroga – sostiene il decreto – alle proprie facoltà di assumere. Anche gli enti che non hanno capacità assunzionale 2015 e 2016, potranno quindi ricevere questi dipendenti, purché siano previsti nella programmazione del fabbisogno e siano in grado di garantire la sostenibilità di bilancio. Il prezzo da pagare, però, è più caro. Nelle funzioni della Polizia locale scatta infatti, il divieto di qualsiasi assunzione a qualsiasi titolo, fino alla totale ricollocazione, tranne che per i contratti a termine per esigenze stagionali non superiori a cinque mesi per anno solare.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento