Secondo la Corte, affinché sia consentito l’accesso all’indennizzo INAIL occorre un concreto legame tra lavoro e rischio: l’esposizione all’evento che ha cagionato l’infortunio deve farsi risalire a ragioni dipendenti dalle mansioni che il dipendente ricopre, mentre non deve discendere da una scelta volontaria dovuta da esigenze personali che esulano dall’attività lavorativa. A tal fine soccorre la definizione di professionalità del rischio, delineata dalla disciplina sull’assicurazione dell’INAIL, che non considera un’interruzione del collegamento tra lavoro, rischio e possibile evento. La Cassazione ha concluso affermando che il rischio indennizzabile, anche se non rigorosamente insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, non può comunque prescindere del tutto dall’attività lavorativa. Dunque, secondo la Cassazione sarebbero dette circostanze oggettive a impedire l’indennizzabilità dell’infortunio avvenuto al di fuori dello svolgimento dell’attività lavorativa vera e propria.
Nessun indennizzo per l’infortunio avvenuto durante la pausa caffè
La Corte di Cassazione ha negato l’accesso al beneficio INAIL mediante l’ordinanza n. 32473/2021
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