“La disciplina dei vincoli finanziari al reclutamento e alla gestione del personale comunale ha raggiunto un livello di complessita’ e stratificazione non piu’ sostenibile. Lo spazio di azione dei Comuni e’ reso ancora piu’ caotico dalla discontinuita’ e contraddittorieta’ delle interpretazioni , che non contribuiscono a disorientare. Un caso emblematico e’ rappresentato dai recenti sviluppi interpretativi della disciplina sul contenimento delle spese di personale. La materia e’ stata semplificata nel 2014 con due misure di forte impatto: eliminazione del parametro del 50% dell’incidenza della spesa di personale su quella corrente quale presupposto per procedere a nuove assunzioni, e la previsione di un criterio fisso (media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013) da rispettare in ciascun esercizio successivo. Bene.
La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con due recenti deliberazioni, ha di fatto introdotto, attraverso un’interpretazione evolutiva di una disposizione della legge finanziaria del 2007, una lettura del principio dell’incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti, che di fatto preclude la possibilita’ di assumere personale a tutti quegli enti che hanno registrato dal 2013 una contrazione della spesa corrente in una proporzione superiore a quella di personale, caratterizzata da una maggiore rigidita’ strutturale. L’effettoe’ indubbiamente paradossale. Infatti, per gli enti che hanno attuato le piu’ efficaci politiche di contenimento della spesa corrente le conseguenze sono drammatiche: i Comuni di minori dimensioni demografiche sono impossibilitati a procedere al reclutamento di figure professionali indispensabili, come il ragioniere o il tecnico comunale,i Comuni caratterizzati da flussi turistici non potranno procedere all’assunzione del personale stagionale, i Comuni piu’ grandi non potranno garantire, neanche attraverso il ricorso a forme di lavoro flessibile o di esternalizzazione, l’erogazione di servizi (educativi, socio-assistenziali, eccetera) alla cittadinanza.
La Corte dei Conti ha inoltre affermato, mutando il proprio indirizzo, che gli incarichi dirigenziali a contratto vanno computati nel tetto di spesa per il lavoro flessibile. Anche in questo caso il nuovo orientamento interpretativo determina conseguenze in corso d’anno quali l’impossibilita’ di procedere ad assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee o eccezionali o di attivare misure particolarmente significative per le fasce piu’ deboli della popolazione quali i cantieri lavoro o i lavori di pubblica utilita’. Mentre si parla di semplificazione, assistiamo alla stratificazione di regole spesso inapplicabili in un cortocircuito che non tiene conto dei processi reali e della vita vera delle istituzioni”.
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