Niente contrattazione decentrata per il consolidamento dello straordinario

Sintesi degli importanti principi espressi dal Consiglio di Stato nel parere n. 42/2020

1 Settembre 2020
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Importanti principi sono stati espressi dal Consiglio di Stato (affare n. 42/2020) sul consolidamento delle risorse dello straordinario. Spetta solo all’Ente locale la decisione di consolidare o meno le risorse dello straordinario giudicato eccedente, non essendo materia di contrattazione decentrata. Il consolidamento può avvenire sia tra le risorse fisse del fondo integrativo, ma solo se l’ente dispone una riorganizzazione dei servizi, in mancanza di quest’ultima il consolidamento è annuale e come tale potrà essere inserito solo tra le risorse variabili.

Il ricorso

Alcune organizzazioni sindacali hanno impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, la determina di costituzione del fondo delle risorse decentrate emessa dal responsabile degli affari generali di un Ente locale. A dire delle parti sindacali, il responsabile avrebbe violato i principi di consolidamento delle risorse eccedenti dello straordinario inizialmente portate tra le risorse fisse del fondo, per essere destinate e riclassificate nell’anno successivo e seguenti tra le risorse variabili. Al contrario, per l’Ente locale, si sarebbe trattato di un errore materiale da parte del responsabile nell’aver posizionato l’avanzo dello straordinario preventivato nell’anno tra le risorse fisse, mentre la corretta collocazione avrebbe dovuto avvenire tra le risorse variabili.

La decisione del Consiglio di Stato

La questione rilevante, secondo il parere reso dai giudici amministrativi di appello, è di conoscere se, la riduzione della spesa del lavoro straordinario dei dipendenti, costituisca un mero e temporaneo risparmio di spesa, come sostenuto dall’Amministrazione, ovvero rappresenti, come invece affermato dalle parti sindacali ricorrenti, una stabile e perdurante riduzione delle risorse destinate dal Comune allo straordinario, secondo la disciplina degli articoli 14, comma 3, e 15 del CCNL del 1° aprile 1999. In particolare, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, del citato CCNL del 1999, hanno stabilito che…

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