Il ricorso
Alcune organizzazioni sindacali hanno impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, la determina di costituzione del fondo delle risorse decentrate emessa dal responsabile degli affari generali di un Ente locale. A dire delle parti sindacali, il responsabile avrebbe violato i principi di consolidamento delle risorse eccedenti dello straordinario inizialmente portate tra le risorse fisse del fondo, per essere destinate e riclassificate nell’anno successivo e seguenti tra le risorse variabili. Al contrario, per l’Ente locale, si sarebbe trattato di un errore materiale da parte del responsabile nell’aver posizionato l’avanzo dello straordinario preventivato nell’anno tra le risorse fisse, mentre la corretta collocazione avrebbe dovuto avvenire tra le risorse variabili.
La decisione del Consiglio di Stato
La questione rilevante, secondo il parere reso dai giudici amministrativi di appello, è di conoscere se, la riduzione della spesa del lavoro straordinario dei dipendenti, costituisca un mero e temporaneo risparmio di spesa, come sostenuto dall’Amministrazione, ovvero rappresenti, come invece affermato dalle parti sindacali ricorrenti, una stabile e perdurante riduzione delle risorse destinate dal Comune allo straordinario, secondo la disciplina degli articoli 14, comma 3, e 15 del CCNL del 1° aprile 1999. In particolare, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, del citato CCNL del 1999, hanno stabilito che…
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