Niente incarichi ai condannati

Marcello Serra 25 Marzo 2013
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Niente incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche a chi sia condannato per reati contro la pubblica amministrazione o non sia cessato per un congruo periodo di tempo da precedenti cariche in enti privati o dall’attività politica. Il consiglio dei ministri ieri ha approvato uno dei tasselli fondamentali della disciplina «anticorruzione», la legge 190/2012, che all’art. 1, c. 49 e 50 aveva delegato l’Esecutivo ad approvare un decreto legislativo in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni.

Condanne. Nel caso di condanne anche non definitive per reati come corruzione, concussione e le altre fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione, il decreto prevede l’assoluta preclusione ad incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali. L’inconferibilità diviene perpetua, laddove vi sia anche la condanna all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ai dirigenti di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, si potranno assegnare incarichi diversi da quelli che comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione.

Conflitto di interessi. Niente incarichi dirigenziali di qualsiasi tipo a coloro che prima di prendere servizio nella pubblica amministrazione svolto funzioni manageriali all’interno di enti di diritto privato, ivi compresi quelli regolati o finanziati dall’amministrazione, dall’ente pubblico o dall’ente di diritto privato in controllo del soggetto pubblico che conferisce l’incarico. Per superare l’inconferibilità, occorre che il destinatario dell’incarico dirigenziale sia cessato dalle precedenti cariche per un periodo di tempo tale da garantire che nello svolgere la sua funzione pubblica possa, anche solo indirettamente favorire interessi dei soggetti presso i quali aveva lavorato in precedenza. Le regole sul contrasto al conflitto di interessi mirano anche ad evitare il cumulo di troppe funzioni e remunerazioni in capo al dirigente.

Commistione tra politica e gestione. Il decreto legislativo mira ad ottenere garantire un maggior grado di autonomia della dirigenza dalla politica. Per questa ragione, si impedisce a coloro che abbiano rivestito incarichi nell’ambito di organi di indirizzo politico nell’anno o biennio precedente, possano essere destinatari di incarichi dirigenziali sia nelle amministrazioni pubbliche, sia negli enti di diritto privato partecipati o comunque finanziati dalla pubblica amministrazione. Il conferimento di incarichi dirigenziali, tanto a dipendenti di ruolo, quanto a soggetti esterni, deve essere motivato da ragioni di competenza, non di appartenenza politica.

Incompatibilità. Oltre all’inconferibilità, il decreto prevede anche due cause di incompatibilità per i dirigenti, i quali, una volta insediati, non possono svolgere incarichi e cariche in soggetti privati. La medesima l’incompatibilità riguarda l’assunzione di cariche in organi di indirizzo politico.

Sanzioni. Particolarmente incisive le sanzioni, nel caso di violazione delle disposizioni del decreto. Qualora le amministrazioni conferiscano incarichi dirigenziali nell’inosservanza delle disposizioni sull’inconferibilità (che è un divieto vero e proprio ad assegnare l’incarico), scatta la nullità sia degli atti di conferimento, sia dei relativi contratti di lavoro e di regolazione delle attività da svolgere. Per le ipotesi di incompatibilità, i dirigenti debbono rinunciare agli incarichi politici o in enti privati entro 15 giorni dalla contestazione mossa dal responsabile della prevenzione della corruzione; in caso contrario, decadranno dagli incarichi.

Il responsabile anticorruzione è chiamato anche a segnalare i casi di possibile violazione delle regole su inconferibilità e incompatibilità alla Civi in veste di Autorità nazionale anticorruzione, la quale è investita anche del potere di sospendere la procedura di conferimento dell’incarico. Le segnalazioni dovranno essere inoltre rivolte all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Sanzioni anche per i componenti degli organi di governo che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli. Il decreto chiarisce che essi sono da considerare responsabili per le conseguenze economiche (si tratta di responsabilità erariale) e introduce nei loro confronti il divieto di conferire tutti gli incarichi di loro competenza per tre mesi.

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