Una pronuncia precedente della Sezione Autonomie (n. 15/2019) aveva chiarito che gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere riconosciuti per le attività svolte in relazione a contratti di concessione. In seguito a tale pronunciamento, l’orientamento da subito maggioritario ha avuto modo di affermare che il principio enunciato dalla Sezione Autonomie trova completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche in relazione alle altre forme contrattuali rientranti nella nozione di partenariato pubblico privato (in questo senso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 211/2019/PAR, 429/2019/PAR, n. 110/2020/PAR).
Questo indirizzo è stato successivamente avallato dalla Sezione Autonomie che, con deliberazione 10/2021/QMIG, ha definitivamente chiarito che per le fattispecie di partenariato pubblico-privato, disciplinate dagli art. 180 seguenti del codice appalti, non trova applicazione il sistema di incentivazione previsto dall’art. 113.
La finanza di progetto, disciplinata dall’art. 183, rientra senza dubbio nella nozione di partenariato pubblico-privato e pertanto, in relazione a tale fattispecie, ne va esclusa l’incentivabilità a norma dell’art. 113 del codice.
>> IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI (SEZ. EMILIA ROMAGNA), n. 8/2022.
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