La Corte risponde alla richiesta di parere di un Comune che voleva verificare la possibilità e legittimità del passaggio per mobilità di un dipendente assunto in una società a totale partecipazione pubblica.
La decisione
La Corte dei Conti afferma che non può considerarsi dipendente pubblico di altra amministrazione il personale di società partecipata al 100% da un Ministero, che non è stato assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali pubbliche. Ne consegue che è da ritenere preclusa l’applicabilità dell’istituto dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 (mobilità) “al personale di società partecipata al 100% da un Ministero, non assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali”.
LEGGI la DELIBERA della Corte dei Conti Campania, n. 56/2017
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Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego
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