Le valutazioni dell’ANAC
Per l’Autorità, è opportuno “che l’incarico di RPCT sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi. Tale ruolo, pertanto, non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo”.
In base a quanto affermato dall’ANAC, l’individuazione di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi come una eccezione, che necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
L’eccezione della nomina esterna
“Qualora – aggiunge l’ANAC – in ragione delle ridotte dimensioni di tali Enti e degli organici estremamente ridotti, le figure che avrebbero le competenze per ricoprire tale incarico sono assenti o si trovano in una posizione di conflitto di interesse, essendo impegnate in settori esposti a rischio corruttivo, l’incarico, a titolo esemplificativo, può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge”.
Rinuncia all’incarico
L’Autorità precisa “che la rinuncia all’incarico di RPCT assegnato può ritenersi ammissibile se vi siano adeguate motivazione che evidenziano situazioni di incompatibilità/inopportunità, ma queste non possono certamente ravvisarsi nella mancata previsione di un compenso aggiuntivo”.
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