di F. Sacco (ilpersonale.go-vip.net 6/12/2013)
La legge 28 giugno 2012, n. 92, contenente “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro della famiglia, introduce, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, due istituti che si collocano nel contesto della tutela della maternità e della paternità quale disciplinata dal d.lgs. n. 151/2001.
Trattasi:
- del congedo obbligatorio di un giorno e del congedo facoltativo di due giorni fruibili dal padre lavoratore dipendente entro i primi cinque mesi decorrenti dalla nascita del figlio o, in caso di affidamento o di adozione nazionale, dall’effettivo ingresso del minore in famiglia o dall’ingresso del minore in Italia nei casi di adozione internazionale (art. 4, comma 24, lettera a);
- del contributo economico, per la madre lavoratrice, in alternativa al congedo parentale, utilizzabile per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi accreditati (art. 4, comma 24, lettera b).
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