Con specifica nota la Commissione, nella seduta del 28/05/2013, ha precisato che gli Enti territoriali (Regioni e Enti strumentali, Province, Comuni, Unioni di Comuni e altri Enti locali) e relativi OIV o Nuclei non sono tenuti a trasmettere alla CiVIT i documenti elaborati nell’ambito del ciclo di gestione della performance (Sistemi, Piani, Standard, Relazioni e documenti equivalenti). L’attività di verifica a campione prevista dall’art. 13, comma 6, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009 verrà svolta a partire dai documenti pubblicati dalle singole amministrazioni nelle apposite sezioni previste presso i siti istituzionali.
Sono invece tenuti alla trasmissione alla CiVIT dei documenti relativi al ciclo di gestione della performance soltanto le Amministrazioni centrali, gli Enti pubblici non economici nazionali e le Università (e relativi OIV o Nuclei). Per le Camere di Commercio si fa riferimento a quanto previsto dalle intese con Unioncamere.
(FONTE: www.bilancioecontabilita.it)
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