di R. Salimbeni (ilpersonale.go-vip.net 9/10/2015)
All’ampliamento significativo del turn over operato dal d.l. n. 90/2014, che lo ha esteso dalla percentuale del 40% a quella del 60% per gli anni 2014/2015, dell’80% per il 2016/2017 e fino al 100% dal 2018, corrisponde di fatto se non un blocco, quantomeno un vincolo di non poco conto, in sede di concreta praticabilità delle assunzioni.
Gli Enti locali, infatti, in virtù delle disposizioni della Legge di stabilità 2014 e dei suoi decreti attuativi, devono di fatto limitarsi alle sole assunzioni del personale collocato in soprannumero dagli Enti di area vasta. Queste assunzioni si faranno anche nel caso di mancato rispetto del quadro complessivo dei presupposti legittimanti le assunzioni ordinarie attualmente in vigore .
Le assunzioni dei dipendenti in soprannumero, infatti, possono avvenire da parte degli Enti locali anche sforando i vincoli del patto di stabilità , anche sforando le regole sui tempi medi di pagamento di cui all’art. 41 del d.l. n. 66/2014 come modificato dal DL 78/2015, e anche in assenza totale o parziale di turn over disponibile.
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