Nota tecnica – L’esercizio in forma associata della segreteria generale

La  facoltà  di esercitare in forma associata tra più Enti il servizio di segreteria comunale, è contemplata dall’art. 98 del D.lgs. n. 267/2000, il quale precisamente al comma 3, stabilisce che ‘i comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia’.

9 Giugno 2016
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di Rossana Salimbeni

LE NORME

La  facoltà  di esercitare in forma associata tra più Enti il servizio di segreteria comunale, è contemplata dall’art. 98 del D.lgs. n. 267/2000, il quale precisamente al comma 3, stabilisce che ‘i comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia’.
Sempre sul tema delle convenzioni di segreteria,  l’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 (Convenzioni di segreteria’) dispone:
“1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria (4) .
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell’Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all’art. 17, comma 74, della legge determina l’entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi”.

L’unica deroga al requisito della territorialità regionale è prevista dall’art. 3 quater, del decreto legge 31 marzo 2005 n. 449 , convertito nella legge 31 maggio 2005 n. 88, per i Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni confinanti, purché ricorrano,comunque, i presupposti e le condizioni previste.
La convenzione delle Sedi di segreteria è Istituto che nasce con riferimento esclusivo ai Comuni,tant’è che fino a qualche anno addietro era opzione organizzativa praticabile unicamente in favore dell’Ente locale specifico, rimanendo escluso per qualsiasi altro ente territoriale( Province, comunità montane, Unioni..) Con legge 6 agosto 2015, n. 125 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”,tale formula organizzativa è stata estesa anche ad altri enti territoriali.

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