I criteri di scelta
In capo ai dirigenti è prevista una ampia discrezionalità per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ed essa può concretizzarsi nella assegnazione di un punteggio numerico, non essendo necessario che venga fornita una motivazione analitica. Possono essere così riassunti i principali principi dettati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25083/2018, che peraltro conferma le analoghe indicazioni dei giudizi di primo e secondo grado.
In primo luogo ci viene detto che “il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto; può essere concesso solo a termine; è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato; è infine revocabile. Emerge da ciò che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di are, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico. Si tratta in definitiva di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell’ambito della classificazione del personale di ciascun comparto- è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva”….
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