Ampliamento delle capacità assunzionali
Al fine di ampliare le capacità assunzionali degli Enti locali il legislatore è intervenuto su due direttrici:
- Ampliamento dei resti assunzionali. Si prevede che capacità assunzionali non utilizzate nei precedenti tre anni sono state estese a cinque, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Secondo la relazione tecnica, la possibilità di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente deve intendersi limitata, nella fase di prima attuazione, al periodo compreso tra l’anno 2014 e l’anno 2019, senza possibilità di attingere a residui di annualità precedenti. Si ricorda come recentemente i giudici contabili (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 26/2019) abbiano permesso l’utilizzo dei resti non spese negli anni precedenti anche qualora non inseriti nel piano triennale dei fabbisogni negli anni precedenti;
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