di R. Squeglia (ilpersonale.go-vip.net 24/5/2014)
Il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” presenta diversi elementi di innovatività rispetto al previgente codice disciplinare dei dipendenti pubblici (approvato con d.m. 28 novembre 2000 ed abrogato espressamente dal predetto DPR, giusta il disposto dell’art. 17, comma 3).
Nello specifico, ci si riferisce all’introduzione di specifiche ipotesi sanzionatorie, di nuovo conio rispetto a quelle già previste dal codice disciplinare di fonte contrattuale (contenuto, per il comparto delle regioni e delle autonomie locali, nell’art. 3 comma 1 del C.C.N.L. dell’11 aprile 2008), ed a quelle rinvenibili nel d.lgs. n. 165/2001 come modificato dal d.lgs. n. 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta).
Per quanto concerne le ipotesi di maggiore rilevanza, quelle di rango espulsivo, è il caso di verificarne in maniera maggiormente approfondita la natura e la consistenza.
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