Obbligo del dipendente comunale di comunicare all’ente il rinvio a giudizio penale

Il CCNL del 21 maggio 2018 ha introdotto, nel codice di comportamento di fonte contrattuale una previsione di nuovo conio, che impone l’obbligo in capo al dipendente del comparto, di comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in sede penale

30 Giugno 2020
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Il CCNL del 21 maggio 2018 ha introdotto, nel codice di comportamento di fonte contrattuale di cui all’art. 57, all’ultimo capoverso (lettera q), una previsione di nuovo conio, che impone l’obbligo in capo al dipendente del comparto, di comunicare all’amministrazione la sussistenza (a proprio carico, ovviamente) di provvedimenti di rinvio a giudizio in sede penale.
Si tratta di obbligazione di notevole pregnanza, innanzitutto alla luce della sanzionabilità della eventuale inottemperanza, a rigore dell’art. 59 comma 10 del CCNL, secondo il quale, pur in mancanza di apposita previsione sanzionatoria nel codice disciplinare “Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 57, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti”.
L’espresso richiamo all’art. 57 elimina ogni residuo dubbio quanto alla rilevanza disciplinare della violazione che, prima facie, appare di non trascurabile entità, sol che si consideri che l’omissione potrebbe incidere sul regolare corso dell’azione disciplinare a carico dello stesso soggetto che – come agevolmente può desumersi – ha un interesse contrapposto a quello dell’amministrazione sul punto. Infatti, laddove l’amministrazione non sia già venuta a conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante, è verosimile che sia lo stesso dipendente a dare spunto all’ente per procedere in tal senso, mercé la propria comunicazione in ottemperanza alla surriferita disposizione.

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