Obbligo di adozione del piano della performance anche per gli enti locali di piccole dimensioni

Il presente articolo cerca di verificare se esiste o meno, nei confronti degli enti locali, la sanzione riferita al divieto di assumere, in caso di mancata adozione del piano della performance

24 Gennaio 2017
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Il presente articolo cerca di verificare se esiste o meno, nei confronti degli enti locali, la sanzione riferita al divieto di assumere, in caso di mancata adozione del piano della performance, anche alla luce dei recenti interventi dei giudici contabili. Le disposizioni sanzionatorie sono, infatti, stabilite dall’art.10, comma 5, d.lgs.150/09 a mente del quale “in caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati”. Sulla questione vi sono due orientamenti difformi, da una parte una isolata giurisprudenza contabile che nega la diretta applicabilità delle sanzioni nei confronti degli enti locali e dall’altra parte, una giurisprudenza contabile granitica la quale non solo la impone, ma giunge fino alla prospettazione di un possibile danno erariale qualora l’ente proceda ad assunzioni in assenza dell’adozione del citato piano della performance.

Le indicazioni dei giudici contabili pugliesi

Secondo i giudici contabili (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione 15/2016) “L’art 169 d.lgs 267/2000, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede la facoltatività dell’adozione del p.e.g. per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (a seguito della citata modifica l’adozione resta facoltativa per i comuni sotto 5.000 abitanti) e, dall’altro lato, l’art 16 d.lgs 150/2009 sancisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti agli artt. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1 del citato decreto (non viene espressamente richiamato l’art 10 relativo al piano della performance e alla relazione sulla performance). Spetta, pertanto, all’ente locale, nel rispetto del quadro normativo sopra richiamato, l’adeguamento dell’ordinamento interno alla disciplina in materia di performance, fermo restando che l’assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l’erogazione della retribuzione di risultato”.
Dalle indicazioni contenute in tale deliberazione, parte della dottrina ha ritenuto che, non applicandosi in via diretta le disposizioni di cui all’art.10 del d.lgs.150/2009 agli enti locali, essendo una loro facoltà e non un obbligo, non dovrebbero trovare applicazione anche le disposizioni di cui al comma 5 del citato articolo che vieta qualsiasi assunzioni e/o conferimento di incarichi.

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