di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 21/7/2011)
È ancora in vigore l’art. 12 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico degli impiegati civili dello Stato), il quale prevede, sia pure per alcune categorie di dipendenti pubblici, l’obbligo di residenza anagrafica presso il comune ove il dipendente ha la sede di servizio.
La norma è stata dettata non dalla finalità, che sarebbe meramente emulativa, di limitare in sé la libertà di scelta del luogo di residenza del pubblico dipendente, bensì dallo scopo, in relazione ai suoi doveri di servizio, di meglio assicurare che egli adempia con puntualità e diligenza il suo obbligo di recarsi al lavoro e senza eccessivo dispendio di tempo ed energie, cioè in vista del buon andamento del servizio.
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