Per la
malattia professionale ciò che il lavoratore deve
provare è solo lo svolgimento di un’
attività lavorativa nociva di cui alla tabella degli
artt. 139 d.P.R. n. 1124 del 1965 e
10 d.lgs. n. 38 del 2000 e non delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell’attività di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell’attività inclusa nella predetta tabella.
Questo è quanto affermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza del 5.4.2018.
La previsione nella tabella di un’attività lavorativa come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia va considerata nell’ottica non della presunzione di origine professionale e dell’inversione dell’onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell’assolvimento del carico probatorio.
LEGGI l’ ORDINANZA
Consigliamo il nuovo volume:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento