Operatori socio-sanitari: inosservanza dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19

Il TAR Veneto si pronuncia in primo grado sulla vicenda che coinvolge alcuni dipendenti di una casa di cura che rifiutano il vaccino anti-Covid 19 e che perciò sono stati allontanati dal luogo di lavoro con sospensione della retribuzione

22 Settembre 2021
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Il TAR per la Regione Veneto si pronuncia in primo grado sulla vicenda che coinvolge alcuni dipendenti di una casa di cura che rifiutano il vaccino anti-Covid 19 e che perciò sono stati allontanati dal luogo di lavoro con sospensione della retribuzione. Sentenza del TAR Veneto, Sez. III, 14 settembre 2021, n. 1084.

Massima

Risulta legittimo il provvedimento con il quale una casa di cura, in forza di uno specifico parere espresso dal medico del lavoro, in relazione all’art. 4, d.l. n. 44 del 2021 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario), ha disposto l’allontanamento con efficacia immediata dal luogo di lavoro, con sospensione della retribuzione, di alcuni operatori socio sanitari dipendenti. Il suddetto provvedimento deve ritenersi fondato sulle risultanze del giudizio del medico del lavoro di inidoneità temporanea allo svolgimento delle normali attività lavorative, in quanto i predetti dipendenti erano privi di un requisito essenziale per l’esercizio della loro prestazione lavorativa, in mancanza della loro accettazione a sottoporsi alla procedura vaccinale Covid.

Fatto

I ricorrenti, dipendenti di una casa di cura, con mansioni di operatori socio sanitari, in data 21 aprile 2021 hanno ricevuto una comunicazione con la quale il datore di lavoro ha disposto il loro allontanamento con efficacia immediata dal luogo di lavoro, con sospensione della retribuzione, fondato sulle risultanze del giudizio del medico del lavoro di inidoneità temporanea allo svolgimento delle normali attività lavorative, in quanto i predetti dipendenti erano privi di un requisito essenziale per l’esercizio della loro prestazione lavorativa, in mancanza della loro accettazione a sottoporsi alla procedura vaccinale Covid.

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