Massima
Anche ai fini dell’assunzione di personale a tempo determinato, la P.A. è tenuta a seguire l’ordine della graduatoria della procedura, secondo il canone di cui all’articolo 97, comma IV, della Costituzione, il quale recita “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.
Fatto
La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per quanto ancora in discussione, respingeva la domanda proposta da un candidato nei confronti dell’Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT, avente ad oggetto l’accertamento del proprio diritto ad essere assunto a tempo determinato, dal 3 settembre 2007 e per la durata di dodici mesi, con profilo di «collaboratore tecnico enti di ricerca» di VI livello professionale; il risarcimento del danno; la ricostruzione di carriera. Preliminarmente la Corte territoriale rigettava la censura di difetto di giurisdizione opposta dall’ISTAT; osservava essere oggetto della domanda il diritto del candidato alla assunzione a tempo determinato sulla base della delibera nr. 123/2006/PER, senza alcuno spazio di discrezionalità della amministrazione.
Nel merito, riteneva esservi una differenza sostanziale tra la graduatoria degli idonei alla assunzione a tempo indeterminato approvata all’esito del relativo concorso (nella quale il candidato ricorrente era collocato al 45^ posto) e l’elenco degli idonei alla assunzione a tempo determinato approvato con la suddetta delibera nr. 123/2006/PER.
Quest’ultimo elenco era redatto per ordine alfabetico e senza indicazione di un punteggio o di una graduatoria; da tali circostanze si desumeva che la amministrazione aveva creato una lista di idonei per attingervi liberamente nelle assunzioni a termine, senza alcun criterio di precedenza.
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