Organizzazione e riduzione della responsabilità erariale

La pronuncia della Corte dei conti (Friuli Venezia Giulia) in tema di cattiva organizzazione  danno da disservizio

16 Gennaio 2020
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Le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge (ex art. 97 Cost.) e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e determinano le dotazioni organiche complessive.

L’organizzazione pubblica

Tra i criteri che devono presiedere all’organizzazione delle P.A., riveste precipua rilevanza il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, e la garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa (ex art. 1 della legge n. 241/1990).
Ogni determinazione organizzativa deve essere assunta al fine di assicurare l’attuazione dei predetti principi e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa: specificamente, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità.

La dirigenza

In particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione (la dirigenza, ex art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, c.d. TUPI e, per gli Enti locali, ex art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, c.d. TUEL) con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati, ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti (ex art. 5 del TUPI).
Con il conferimento della dirigenza si assumono ampi poteri amministrativi e gestionali, con inevitabile responsabilizzazione della medesima con riguardo a tutte le scelte ed alle opzioni effettuate nel corso dello svolgimento delle funzioni di competenza, anche con riferimento alla individuazione delle iniziative da intraprendere e alle attività da svolgere in concorrenza o in alternativa con altre, ai fini del conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse da perseguire in base alle direttive generali impartite dagli Organi di governo.

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