Orientamenti applicativi ARAN: fruizione di istituti che consentono forme di assenza ad ore dal lavoro

2 Dicembre 2014
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Su ARAN informa del mese di novembre è stato pubblicato il seguente orientamento applicativo.

Domanda

La fruizione dei vari istituti che consentono forme di assenza ad ore dal lavoro (banca delle ore, riposo compensativo, permessi retribuiti, permessi ai sensi della legge n. 104/1992), ad esclusione dei permessi brevi dell’art. 20 del CCNL del 6.7.1995, possa:

1)  essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero (es: giornata di lavoro di 6 ore, di cui 1 ora lavorata e 5 ore di banca delle ore); oppure se essa incontri altri e/o ulteriori limiti di ambito temporale;

2)  aver luogo durante il periodo di preavviso, di cui all’art. 12 del CCNL del 9.5.2006 e, in caso affermativo, se essa determini la sospensione del periodo di preavviso stesso, con riferimento sia all’ipotesi (se ammissibile) che la durata della fruizione superi la metà dell’orario di lavoro sia all’ipotesi opposta.

Risposta

In relazione alle problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:

1)   attualmente, non si rinvengono nella disciplina contrattuale impedimenti a che il dipendente possa avvalersi dei vari istituti che consentono forme di assenza ad ore (banca delle ore, riposo compensativo, ecc.) anche in misura superiore alla metà dell’orario di lavoro. Tuttavia, nei casi in cui la disciplina applicabile preveda sempre una preventiva richiesta del dipendente ed una successiva autorizzazione del datore di lavoro, questi ha sempre la possibilità di valutare, preventivamente, la necessaria compatibilità della durata della assenza con le esigenze organizzative e di servizio dell’ente (ad esempio, banca ore o recuperi compensativi). In caso di valutazione negativa, l’ente potrebbe anche ammettere solo una assenza di durata inferiore a quella richiesta dal dipendente. Relativamente ai permessi dell’art. 33 della legge n. 104/1999, si ritiene che quest’ultima attribuisca al lavoratore interessato un preciso diritto soggettivo a fruire (anche ad ore, ai sensi dell’art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995) dei tre giorni di permesso. Conseguentemente, proprio perché si tratta di un diritto soggettivo, il datore di lavoro non sembra legittimato ad opporsi alla fruizione dei suddetti (anche ad ore e secondo la durata richiesta dal lavoratore) pure in presenza di esigenze di servizio. Si coglie l’occasione anche per ricordare che, attualmente, i tre giorni di permesso retribuiti per motivi personali e familiari, di cui all’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, non sono fruibili in via frazionata ad ore;

2)   ugualmente, non si rinvengono nella disciplina contrattuale impedimenti alla fruizione delle sopra richiamate forme di assenza ad ore (banca delle ore, riposo compensativo, ecc.), anche in misura superiore alla metà dell’orario di lavoro, durante il periodo di preavviso. Inoltre, solo la assenza di una giornata lavorativa intera determina la sospensione del periodo di preavviso.

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