Con orientamento applicativo del 14/10/2014 l’ARAN risponde al seguente quesito:
L’art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 prevede che “i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all’amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.” In vigenza della citata norma, è possibile riassegnare i suddetti compensi assembleari alla Risorse decentrate di cui al CCNL Regioni-autonomie locali? E inoltre, in caso affermativo, attraverso quale istituto contrattuale è possibile utilizzare tali somme?
Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) come evidenziato dalla Corte dei Conti in alcune pronunzie (Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, delibera n.96/2013/PAR; Sezione Regionale di controllo per l’Umbria, delibera n.121/PAR/2013) i compensi di cui si tratta, una volta introitati dall’ente, possono essere riassegnati unicamente al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio;
b) sembra trattarsi, quindi, di una autonoma forma di possibile incremento delle risorse decentrate disposta direttamente dalla legge;
c) essendo comunque confluite tra quelle generali, le decisioni concernenti la utilizzazione delle risorse derivanti dall’acquisizione dei compensi di cui si tratta, saranno comunque adottate in sede di contrattazione integrativa;
d) data la natura, l’entità e la funzione dei compensi che hanno dato luogo all’incremento delle risorse decentrate, si ritiene che le stesse possano essere destinate al finanziamento di compensi incentivanti collegati alla valutazione della performance individuale;
g) in ogni caso, occorre ricordare anche che, come evidenziato dalla Corte dei Conti, che questo particolare incremento delle risorse decentrate non può derogare al tetto stabilito dall’art.9, comma 2-bis, del D.L.n.78/2010, data la mancanza di ogni indicazione legislativa in tal senso; al contrario, secondo la Corte dei Conti, proprio l’indicazione “in base alle vigenti disposizioni” utilizzata dal legislatore relativamente alla riassegnazione dei compensi al fondo incentivante consente di ritenere applicabile anche a questa ipotesi il vincolo del citato dall’art.9, comma 2-bis, del D.L.n.78/2010.
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