L’ARAN in data 14 ottobre 2014 risponde al seguente quesito:
Con nota del 29 aprile 2014 l’ARAN ha precisato che, anche in caso di consultazioni amministrative, i comuni possono integrare il fondo per il lavoro straordinario, di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, a determinate condizioni debitamente motivate, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.
E’ possibile sostenere che tale interpretazione si estende anche alle modalità di applicazione dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 e che, pertanto, è possibile liquidare i compensi per lavoro straordinario al personale titolare di posizione organizzativa impegnato nelle consultazioni elettorali per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale (finanziati con risorse di bilancio) in aggiunta alla retribuzione di risultato?
Relativamente particolare problematica esposta, la scrivente Agenzia non può che rinviare alle indicazioni già fornite in materia con l’orientamento RAL1624.
Come evidenziato nel suddetto orientamento applicativo, l’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, sulla base della formulazione testuale dello stesso, limita la propria portata applicativa esclusivamente al lavoro straordinario reso nel giorno di riposo settimanale, coincidente di norma con la domenica.
Si tratta di una particolare e specifica disciplina volta a tutelare il riposo settimanale del lavoratore, trattandosi di un diritto che trova il suo fondamento e garanzia nell’art.36 della Costituzione.
Pertanto, sulla base del richiamato orientamento applicativo, nel caso di elezioni comunali i compensi per lavoro straordinario possono essere riconosciuti ai titolari di posizione organizzativa solo nella specifica ipotesi considerata nell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000.
Su tale disciplina non hanno inciso in alcun modo gli specifici chiarimenti già forniti dall’ARAN in materia di straordinario elettorale e pubblicati in data 29 aprile 2014 sulla Home page del sito istituzionale dell’Agenzia.
Questi, infatti, hanno riguardato in modo esclusivo la sola possibilità degli enti di integrare, eccezionalmente, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, le risorse ordinariamente destinate al finanziamento del lavoro straordinario, di cui all’art.14, per far fronte comunque alle esigenze connesse alle elezioni comunali.
Per la portata dell’espressione “ in occasione di consultazioni elettorali o referendarie” , si rinvia alle indicazioni ricavabili dall’orientamento applicativo RAL215.
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