Con orientamento applicativo RAL__1804__ del 02/12/2015 l’ARAN risponde alla seguente domanda:
L’art.28 del CCNL del 14.9.2000, sul rimborso delle spese legali, è applicabile anche alle spese legali e peritali sostenute dal dipendente in sede di mediazione oppure nell’ambito di procedimenti, quali ad esempio, l’accertamento tecnico preventivo (art.606 c.p.c.) e la consulenza tecnica preventiva (art.696 – bis c.p.c.) che non sono propriamente procedimenti giudiziari, dato che non sono preordinati a concludersi con una pronuncia giurisdizionale?
Relativamente ai contenuti della particolare fattispecie prospettata, giova preliminarmente richiamare la disciplina dell’art.28 del CCNL del 14.9.2000, secondo la quale:
a) l’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento” (comma1);
b) in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio (comma 2).
Sulla base della formulazione testuale della disciplina contrattuale, la particolare tutela in materia di patrocinio legale può trovare applicazione solo in presenza di un procedimento giudiziario, civile o penale, in senso proprio.
Pertanto nelle previsioni dell’art.28 del CCNL del 14.9.2000 non sembrano potersi ricondurre anche i prospettati casi degli artt.696 e 696 – bis del codice di procedura civile, in quanto gli stessi, come anche da voi rilevato, non sembrano potersi considerare propriamente un procedimento giudiziario, destinato a concludersi con una pronuncia giurisdizionale.
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