E’ possibile erogare i buoni pasto ad alcuni dipendenti nelle giornate nelle quali, dopo aver prestato regolare servizio nelle ore antimeridiane (dalle 8 alle 14) hanno partecipato nelle ore pomeridiane ad un corso di formazione della durata di quattro ore (dalle 15 alle 19)?
In relazione a tale problematica, innanzitutto, si ritiene opportuno richiamare alcune indicazioni di carattere generale concernenti la corretta applicazione della disciplina dei buoni pasto contenuta negli articoli .45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, che possono così riassumersi:
- a) l’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art.45, comma 2” del medesimo CCNL”. Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio”;
- b) la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);
- c) in base alla disciplina dei citati artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;
- d) il CCNL, pertanto, si è limitato semplicemente a prevedere la possibilità di corrispondere al lavoratore buoni pasto, in alternativa al servizio mensa, solo in presenza delle precise condizioni generali dallo stesso stabilite;
- e) spetta al singolo ente, invece, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione anche sulla tipologia del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi;
- f) sussiste, pertanto, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;
- g) nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, a tal fine richieste al personale, evitandosi peraltro situazioni che possono dare luogo a forme di disparità di trattamento tra le diverse categorie di dipendenti.
Alla luce di tali indicazioni, pertanto, e sulla base di quanto espressamente stabilito presso la vostra amministrazione, deve essere valutata la particolare situazione prospettata.
In proposito, si rileva che la scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, ha già evidenziato che, secondo le regole generali, nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro.
Pertanto, nel caso di specie, su di un piano generale, le suddette ore possono essere valutate anche al fine dell’eventuale riconoscimento del buono pasto, fermo restando, a tal fine, la presenza di tutti gli altri presupposti comunque richiesti dalla disciplina contrattuale (prestazione antimeridiana e pomeridiana; pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti), come sopra richiamate, nonché delle regole specifiche fissate dall’ente (durata minima della prestazione antimeridiana e pomeridiana; altri adempimenti amministrativi).
E’ fatto salvo, comunque, il caso in cui, trattandosi di attività svolte fuori della ordinaria sede di servizio, ricorrano le condizioni per il riconoscimento del trattamento di trasferta, secondo le previsioni dell’art.41 del CCNL del 14.9.2000.
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