DOMANDA:
Ad un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con orario di lavoro di 24 ore settimanali, e con la previsione di due rientri settimanali (09,00/13,00 – 15,00/17,00), può essere riconosciuto il buono pasto?
RISPOSTA:
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile, preliminarmente, richiamare alcune indicazioni di carattere generale in ordine alla effettiva portata contenutistica della disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 già espresse in materia nei propri orientamenti applicativi:
- a) l’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come da voi evidenziato, stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art.45, comma 2” del medesimo CCNL”. Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio”;
- b) la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);
- c) in base alla disciplina dei citati artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;
- d) il CCNL, pertanto, si è limitato semplicemente a prevedere la possibilità di corrispondere al lavoratore buoni pasto, in alternativa al servizio mensa, solo in presenza delle precise condizioni generali dallo stesso stabilite;
- e) spetta al singolo ente, invece, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione anche sulla tipologia del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi;
- f) sussiste, pertanto, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;
- g) nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, a tal fine richieste al personale, evitandosi peraltro situazioni che possono dare luogo a forme di disparità di trattamento tra le diverse categorie di dipendenti.
Pertanto, se il dipendente titolare del rapporto di lavoro a tempo parziale, nelle giornate in cui è tenuto a rendere la prestazione lavorativa dovuta, sulla base del contratto di tempo parziale formalmente sottoscritto, si trova nelle condizioni prescritte dal CCNL e dal regolamento adottato dall’ente, di cui si è detto alle precedenti lett. b) e e), allo stesso è riconosciuto il beneficio di cui si tratta.
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