Una lavoratrice, avente diritto a 32 giorni di ferie annue, fruisce di diversi e lunghi periodi di congedo retribuito, di cui all’art.42, comma 5, del D.Lgs.n.151/2001, durante i quali non maturano ferie. In alcuni mesi la lavoratrice si è avvalsa di più di 15 giorni di congedo.
Come deve essere calcolato il numero di giorni di ferie annuali effettivamente spettanti alla lavoratrice?
In particolare, in relazione ai mesi in cui ha fruito di più di 15 giorni di congedo, si deve procedere alla decurtazione di 2,6 giorni di ferie?
Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica della determinazione dei giorni di ferie maturati mensilmente dal dipendente, in presenza nel mese di periodi di assenza dal lavoro non utili a tal fine, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, l’avviso della scrivente Agenzia, in generale, è nel senso che, in mancanza di una regola contrattuale espressa, una possibile soluzione, sulla base dei consueti principi di logica e ragionevolezza, potrebbe essere quella di applicare in materia un principio di stretta proporzionalità.
In altri termini, si dovrebbe procedere alla individuazione della quantità delle ferie spettanti per mese, tenendo conto dell’incidenza in ciascuno di essi degli eventuali periodi di assenza che non danno luogo a maturazione di ferie.
I valori di riferimento delle ferie rapportate a mese ordinariamente sono:
a) 2.66 giorni di ferie mensili in regime di settimana lunga;
b) 2.33 giorni di ferie mensili in regime di settimana corta.
Poiché dalla richiesta di parere sembra venire in considerazione una lavoratrice con orario articolato su sei giorni, per calcolare i giorni di ferie da decurtare, si potrebbe applicare il seguente metodo di calcolo proporzionale, tenendo presente che per ogni mese di servizio pieno si maturano 2,66 giorni di ferie, e cioè 2,66 : 30 = x : (30-y).
La y corrisponde al numero di giorni corrisponde al numero di giorni di congedo o di altro istituto non retribuiti del mese, compresi quelli eventualmente cadenti di domenica, ove previsto nella disciplina dell’istituto (a tal fine si fa riferimento convenzionalmente ad un mese di 30 giorni).
La x , invece, rappresenta il minor numero di giorni di ferie maturati nel mese nel quale sono state effettuate le assenze.
Tale risultato potrà essere sommato, in seguito, a quelli eventuali concernenti altri mesi, ove siano intervenute analoghe assenze non utili a ferie, che hanno ugualmente determinato resti frazionari (soprattutto nei casi di assenze di pochi giorni), in modo da consentire al dipendente il recupero degli stessi, ove raggiungano l’unità, ai fini della conseguente maturazione di giorni di ferie in misura esattamente corrispondente al servizio prestato (evitandosi così anche un eccessivo ricorso agli arrotondamenti).
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