DOMANDA
Ai fini della concessione dei permessi per il diritto studio, sulla base della disciplina contrattuale, si chiede a quale lavoratore debba essere riconosciuta la precedenza in presenza delle seguenti tre fattispecie
a) dipendente, già in possesso di laurea magistrale che intende conseguire una seconda laurea di primo livello, iscritto al 2° anno di corso, che, in passato ha già avuto diritto senza fruirne delle 150 ore;
b) dipendente iscritto al 4° anno di corso di scuola media superiore per il conseguimento di un secondo diploma di scuola media superiore, che ha già beneficiato per 2 volte consecutive negli ultimi due anni;
c) dipendente iscritto per la prima volta ad un master universitario di primo livello, che ne ha già beneficiato, nell’ambito del conseguimento di una laurea magistrale.
RISPOSTA
In relazione a tale problematica, si ritiene opportuno fornire innanzitutto alcune indicazioni di carattere generale sulla portata dei diversi criteri di priorità per la fruizione dei permessi per motivi di studio stabiliti dalla vigente disciplina contrattuale:
d) l’art.15, al comma 4, del CCNL del 14.9.2000 fissa i vari criteri per stabilire un ordine di precedenza tra i più aspiranti in presenza di domande di numero superiore alla percentuale massima. In relazione a tale finalità, occorre tenere la formulazione delle due specifiche clausole che, nell’ambito dell’art.15 acquistano rilievo:
lett. a): “dipendenti che frequentino l’ultimo anno di corso e se studenti universitari o posto universitari che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti”;
(lett. b) “dipendenti che frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, fermo restando, per gli studenti universitari e post universitari, la condizione di cui alla lett. a”);
e) il comma 5 del medesimo art.15 del CCNL 14.9.2000 stabilisce un criterio di precedenza da applicare in presenza di domande presentate da lavoratori per la frequenza delle diverse tipologie di corsi ivi previste. Come emerge chiaramente dall’ordine dei corsi ivi previsti, la disciplina contrattuale è chiaramente volta a favorire chi non ha titoli o ha titoli di livello inferiore. Tale finalità emerge anche dalla previsione del successivo comma 6 del medesimo art.15, per il caso in cui dopo l’applicazione dei commi 4 e 5 dovesse esserci ancora parità di condizioni, prevede “… sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso… ”. Pertanto, in questa logica di favore per i dipendenti che, nell’ordine, frequentino corsi di studio di livello inferiore, i corsi di scuola media superiore devono avere precedenza rispetto ai corsi universitari; i corsi universitari o post universitari sono valutati sullo stesso piano in quanto ugualmente posposti rispetto ai corsi di livello inferiore. Nella medesima logica, per il caso invece di concorso tra un corso universitario ed uno post – universitario, gli stessi non possono essere considerati sullo stesso piano;
Infatti, si ritiene che, secondo una logica di ragionevolezza, a parità degli altri criteri enunciati nell’art.15, comma 4, la preferenza debba essere accordata al corso universitario, perché indubbiamente “inferiore” rispetto a quello post-universitario.
Analoghe considerazioni valgono per il caso del concorso tra un dipendente che chieda i permessi per il conseguimento della laurea e quello che li richieda per la seconda laurea;
f) per il caso in cui, dopo l’applicazione dei commi 4 e 5 del CCNL del 14.9.2000, dovesse esserci ancora parità di condizioni, il comma 6 del medesimo articolo dispone: “… sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso …” .
In relazione alla disciplina complessiva prevista dall’art.15 del citato CCNL del 14.9.2000, l’espressione “i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso … ” deve essere correttamente intesa nel senso che si tratta dei lavoratori che, in precedenza, non siano stati mai ammessi al beneficio della fruizione del beneficio dei permessi per motivi di studio per la frequenza del medesimo corso di studi.
Dalla vostra problematica esposta sembra emergere una situazione per la quale tutti i lavoratori sono comunque iscritti a corsi per il conseguimento di un secondo titolo di studio, sia pure di diversa tipologia, e, quindi, si trovano in una condizione di sostanziale parità, sotto questo profilo.
Applicando, pertanto, i criteri sopra richiamati, ed in particolar modo quelli di cui alle precedenti lett.a) e b), si può ragionevolmente ritenere che la tutela debba essere riconosciuta al dipendente che tra i tre si sia iscritto al corso per il conseguimento del titolo di livello inferiore rispetto agli altri e, dunque, al lavoratore indicato alla lettera b) della richiesta di parere.
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