Tale dato normativo è stato oggetto di una diffusa giurisprudenza della Corte di Cassazione che, fondamentalmente, ne ha allargato le maglie attraverso un’interpretazione estensiva della nozione di rischio.
La norma, infatti, non contemplerebbe soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia quello non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa.
Osservazioni sul catalogo delle malattie indennizzabili dall’INAIL
Le malattie professionali che legittimano ad ottenere una rendita per inabilità da parte dell’Inail ex art. 3 del Testo Unico 30 giugno 1965 n. 1124 sono quelle, tabellate o non tabellate, contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni specifiche previste in tabella.
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