P.a., i tagli non bloccano i concorsi

Il maxiemendamento al dl 95 consente l’immissione in servizio dei vincitori rimasti al palo

Marcello Serra 1 Agosto 2012
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Nonostante i tagli agli organici, la p.a. non smetterà di assumere là dove necessario. Il maxiemendamento alla spending review (dl 95/2012) introduce nell’articolo 14 un comma 4-bis, che consente alle amministrazioni interessate ai processi di riorganizzazione previsti dall’articolo 2 del medesimo decreto di attivare l’immissione in servizio dei vincitori di concorso rimasti al palo, a causa dei vari blocchi e tetti delle assunzioni, anche avvalendosi delle graduatorie di altre amministrazioni, utilizzando quanto prevede l’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, previo accordo tra le amministrazioni.L’emendamento sblocca le assunzioni dei vincitori di concorso per rispondere «all’esigenza di ottimizzare l’allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa» nonché «al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio» e consente le assunzioni per il triennio 2012-2014. Dette assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell’ambito dei posti vacanti, una volta conclusi i processi di riorganizzazione previsti dalla spending review. Infatti, il nuovo comma 4-bis lascia ferma la previsione dell’articolo 2, comma 13, del dl 95/2012, che consente al personale in esubero e inserito negli elenchi di disponibilità di presentare domanda di assunzione, utilizzando gli elenchi dei posti disponibili che saranno allestiti dal dipartimento della funzione pubblica. Insomma, il legislatore assicura che le assunzioni dei vincitori di concorso non precludano le misure di tutela dei lavoratori pubblici che verranno considerati in esubero al termine dei processi di riorganizzazione.Il comma pone alcuni problemi operativi, perché è rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni, menzionate dall’articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001; tuttavia, cita l’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, che a sua volta è norma di applicazione dell’articolo 9 della legge 3/2003, rivolto, invece, esclusivamente alle amministrazioni statali.Sembra, dunque, che gli enti locali siano autorizzati ad attivare il sistema di assunzioni mediante utilizzo di graduatorie di altri enti. In ogni caso, gli enti locali potranno attivare il nuovo comma 4-bis solo dopo l’emanazione del dpcm volto a stabilire i parametri standard della dotazione di personale, previsto per il prossimo mese di ottobre.Proprio perché le assunzioni potranno essere effettuate anche da enti diversi da quelli che a suo tempo hanno indetto i concorsi, il comma 4-bis condiziona le assunzioni al preventivo consenso del vincitore; di conseguenza, laddove questi rinunciasse, non andrebbe incontro alla decadenza del diritto all’assunzione. Le graduatorie sono prorogate al 31 dicembre 2012Sempre il maxiemendamento ha aggiunto al comma 14 del dl 95/2012 un comma 20-bis, espressamente dedicato al personale docente del comparto scuola, che non risulti utilizzabile per l’anno scolastico 2013/2014.Sostanzialmente, una volta espletate le operazioni di riordino previste dall’articolo 14, comma 17, lettere a), b), e c), del dl 95/2012, detti docenti potranno essere interessati dal sistema di «prepensionamento» previsto per il restante personale pubblico. Il nuovo comma consente di collocare i docenti non utilizzabili «in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

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