Prendono corpo le risorse da destinare alla contrattazione integrativa degli statali, tra cui quelle destinate a premiare la qualità della performance individuale, prevista dalla riforma Brunetta del pubblico impiego. Ma affinché si possano utilizzare a tal fine i risparmi conseguiti, le amministrazioni dovranno accertare, a consuntivo, il raggiungimento dell’obiettivo fissato nel piano triennale di razionalizzazione della spesa, per ciascuna delle singole voci di spesa ivi previste. E’ quanto rende noto una circolare della funzione pubblica, resa nota sabato scorso sul sito dello stesso dipartimento di Palazzo Vidoni, con cui si disciplina il cosiddetto «dividendo dell’efficienza». La normativa vigente, infatti, ovvero l’articolo 61, comma 17 del dl n. 112/2008 e l’articolo 16, commi 4 e 5 del dl n. 98/2011, offrono delle «opportunità» alle amministrazioni statali, per ottenere risorse concrete da destinare ai propri dipendenti dalla razionalizzazione e dal contenimento della spesa. In linea generale, c’è un ampio ventaglio che le stesse p.a. possono sfruttare, al fine di incrementare le risorse dedicate alla contrattazione integrativa, così da «compensare» il perdurante blocco delle risorse destinate al pubblico impiego.
Da questi presupposti, la circolare precisa che la base di fondo è quanto sancito al predetto articolo 61 dl n. 12/2008, ovvero l’istituzione di un fondo cui affluiscono le risorse scaturenti dalle riduzioni di spesa per gli apparati amministrativi e le maggiori entrate previste tra le pieghe del citato dl, una cui parte deve alimentare la contrattazione integrativa. Inoltre, ad incrementare parte di detto fondo, intervengono, grazie alla manovra correttiva del 2010, le risorse provenienti dalla riduzione di alcuni costi sostenuti dalle p.a., ovvero la partecipazione agli organi collegiali, le indennità ed i gettoni di presenza, nonché le riduzioni in materia di spesa annua per studi e consulenze. Ma le stesse amministrazioni possono conseguire ulteriori risparmi che «non andranno perduti». Infatti, per effetto dell’articolo 16 della prima manovra correttiva di quest’anno, questi possono essere destinati al finanziamento della contrattazione integrativa. Su questo punto, le maggiori economie possono ricavarsi dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, dalle misure in materia di semplificazione e digitalizzazione, dai risparmi derivati dal blocco delle assunzioni, dalle riduzioni in materia di utilizzo della auto blu, nonché dalla riduzione dei costi della politica. Se la p.a. raggiunge ulteriori economie di spesa, allora, in sede di rendicontazione annuale ne destina, al massimo, il 50% alla contrattazione integrativa, ma di questo importo, la metà deve andare all’erogazione dei premi per la qualità della prestazione individuale previsti dalla riforma Brunetta (il dlgs n. 150/2009), la restante somma deve essere riversata all’erario, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. C’è una precisazione, però, che il documento di Renato Brunetta sottolinea espressamente. Ovvero, che le economie conseguite sono utilizzabili solo se le amministrazioni interessate, a consuntivo e per ogni esercizio finanziario, accertano che gli obiettivi fissati (e i relativi risparmi) sono stati raggiunti «per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani triennali di razionalizzazione della spesa».
Antonio G. Paladino
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