Part-time obbligatorio per gli impiegati pubblici in esubero. Se non collocabile a riposo con la nuova procedura di prepensionamento o in disponibilità per due anni all’80% di stipendio, il rapporto di lavoro del personale non dirigente in soprannumero e non riassorbibile entro il 31 dicembre 2015, andrà trasformato a tempo parziale sulla base di criteri e modalità che la pubblica amministrazione dovrà definire con i sindacati. Il part-time andrà definito in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni dei rapporti di lavoro (a qualunque titolo) e compensazione dei contratti a tempo parziale del restante personale.Riduzione organicoLa novità arriva dalle disposizioni relative alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (articolo 2 del dl sulla spending review) e interesserà i dipendenti pubblici che vengano dichiarati in esubero. Tale dichiarazione di esubero da parte della pa rappresenterà, perciò, condizione necessaria e propedeutica per l’applicazione del part time obbligatorio. In realtà, la norma stabilisce che, per il personale eventualmente risultante in soprannumero all’esito della riduzione (fissata, in via ordinaria, in misura del 20% per gli uffici dirigenziali e per le relative dotazioni organiche, nonché un ulteriore 10% o più della spesa relativa al numero dei posti di organico di tale personale), le pa avviino le procedure di mobilità (articolo 33 del dlgs n. 165/2001), adottando una serie di misure che sono elencate secondo un preciso ordine di priorità. Tra queste, al primo posto c’è la misura relativa al riconoscimento del prepensionamento (si veda ItaliaOggi del 5 luglio). Poi, con riferimento al personale risultante in soprannumero e non in possesso dei requisiti per la pensione anticipata, vengono previste altre due misure: la procedura di mobilità guidata, anche intercompartimentale, finalizzata a ricollocare presso altri uffici delle pa interessate alla riduzione del personale che presentino vacanze di organico; il part-time obbligatorio per il personale non dirigenziale che sia stato a tal fine individuato come soprannumerario e non riassorbibile entro due anni.Part-time obbligatorioPraticamente, dunque, le p.a. dovranno innanzitutto procedere a individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, cioè entro il 31 dicembre 2015, al netto dei collocamenti a riposo mediante la nuova procedura di prepensionamento. Ciò fatto, stileranno una graduatoria del personale non dirigenziale che, in relazione alla maggiore anzianità contributiva posseduta, è dichiarato in eccedenza e non sia comunque rientrato negli altri interventi di riduzione dell’organico (taglio, prepensionamento e ricollocazione mediante mobilità). A tale personale verrà imposto il part time obbligatorio, secondo criteri e tempi che verranno definiti dalle pa previo esame con le organizzazioni sindacali (esame da concludersi entro 30 giorni). I contratti a tempo parziale saranno definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a qualunque titolo e in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale. A esempio, laddove per una pa dovesse risultare un’eccedenza in organico relativa a due dotazioni, i quattro impiegati individuati come soprannumeri dovranno trasformare i propri rapporti di lavoro a tempo parziale in misura tale da coprire tale eccedenza (i due posti). I criteri che a tal fine andranno utilizzati saranno definiti dalle pa con i sindacati; potrebbe trattarsi, per esempio, di una riduzione generalizzata del rapporto a tempo pieno per tutti i quattro impiegati in soprannumero al 50%, così da coprire l’intera eccedenza (due posti in più in organico). Successivamente, laddove dovessero arrivare le dimissioni di due lavoratori, i quattro impiegati potrebbero ritornare a tempo pieno, essendo stata coperta (con le due dimissioni) l’eccedenza di personale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento