E’ quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 16258 del 3 agosto 2016 sul caso di un autista di scuolabus comunale rimasto precario da oltre 12 anni. Alla stabilizzazione si sostituisce, però, la possibilità di ricevere in risarcimento un indennizzo da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione, senza l’obbligo di dover dimostrare il danno subìto e senza detrarre le altre entrate percepite durante il periodo di lavoro pubblico.
L’indennizzo sarà proporzionato alla durata del contratto a tempo determinato, alla gravità della violazione, alla tempestività della reazione del lavoratore, allo sfruttamento delle altre occasioni di lavoro e di guadagno perse e alle dimensioni dell’azienda pubblica in cui presta attività.
In sostanza, anche se le leggi europee obbligano lo Stato a garantire una tutela effettiva al lavoratore, che dovrebbe ottenere, tramite sentenza, un’assunzione con contratto a tempo indeterminato (Corte di giustizia, 12 dicembre 2013 in C-50/2013), per i giudici della Suprema Corte questo principio non si applica nel pubblico impiego, in cui è obbligatorio l’accesso tramite concorso.
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