Se un dipendente non recupera le ore di permesso breve, fruite ai sensi dell’art.20 del CCNL del 6.7.1995, il relativo debito orario può essere commutato in decurtazione ferie?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene necessario precisare quanto segue.
Si deve innanzitutto evidenziare che la scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi in materia (consultabili sul sito istituzionale: www.aranagenzia.it, Orientamenti applicativi, Comparti, Regioni ed Autonomie Locali, Ferie e festività), ha già avuto modo di precisare che le ferie non possono essere fruite ad ore e non sono neppure “rapportabili” ad ore.
Pertanto, la possibilità di decurtare il debito orario derivante dall’utilizzo dei permessi brevi, attraverso l’utilizzo delle ferie a disposizione del personale, si tradurrebbe, sostanzialmente, nel consentire al personale di fruire di periodi di “ferie”, in senso lato, al di fuori della specifica disciplina dettata in materia dall’art.18 del CCNL del 6.7.1995 e, quindi, al di là anche delle esigenze organizzative che questa intende tutelare.
Inoltre, dovendosi stabilire una corrispondenza tra ore da recuperare e giorni di ferie utilizzabili, una qualunque modalità di computo finirebbe per tradursi in una sostanziale ammissione della fruizione ad ore delle ferie non consentita in alcun modo dalla vigente contrattazione collettiva in materia.
Si deve, infine, ricordare che, ai sensi dell’art. 36, comma 3 della Costituzione, le ferie rappresentano un diritto indisponibile e non sono rinunciabili.
Pertanto, non si ritiene possibile che un lavoratore rinunci ad uno o più giorni di ferie a copertura del debito orario comunque non assolto, conseguente alla fruizione di permessi brevi.
In mancanza di recupero delle ore di permesso fruite, l’Ente potrà provvedere alla proporzionale decurtazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art.20, comma 3, del CCNL del 6.7.1995.
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