Con parere del 11/02/2014 n. AII_118_Orientamenti_Applicativi, l’ARAN risponde al seguente specifico quesito posto da un comune:
Quali sono le corrette modalità applicative dell’art.27 CCNL 23.12.1999 concernente la possibilità degli enti, con strutture organizzative complesse, di stabilire un valore della retribuzione, di una o più funzioni dirigenziali, superiore a quello massimo a tal fine stabilito dalla contrattazione collettiva?
L’art. 27, comma 5, del CCNL del 23,12,1999, come modificato dall’art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006, dispone: “Gli Enti del comparto con strutture organizzative complesse… che dispongono delle relative risorse possono superare il valore della retribuzione di posizione indicato nel comma 2”.
Tale disciplina contrattuale, con la previsione della possibilità di determinare un valore della retribuzione di posizione di una o più funzioni dirigenziali superiore a quello massimo a tal fine stabilito dal CCNL, è finalizzata a valorizzare la retribuzione di posizione di strutture organizzative particolarmente complesse previste dall’ordinamento dell’ente.
Ad avviso della scrivente Agenzia, ai fini dell’applicazione di tale disciplina contrattuale e dell’eventuale superamento del valore massimo stabilito dal CCNL per la retribuzione di posizione, le strutture complesse possono essere ipotizzate solo quando sussistono due o più funzioni dirigenziali subordinate all’interno della medesima organizzazione.
E’ evidente che, diversamente ritenendo, infatti, si determinerebbe il paradosso che tutte sarebbero complesse.
La disciplina contrattuale consente, in presenza di strutture complesse nel senso sopra evidenziato, il superamento del valore massimo stabilito dal CCNL per la retribuzione di posizione solo in presenza del requisito della effettiva sussistenza delle risorse a tal fine necessarie tra quelle legittimamente disponibili, calcolate cioè nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 e in coerenza con la natura delle risorse stesse.
Si esclude, pertanto, che un eventuale incremento della retribuzione di posizione, anche in presenza di strutture complesse coerenti con la disciplina contrattuale, possa essere finanziato, in tutto o in parte, a carico del bilancio dell’ente o comunque con risorse decentrate non aventi carattere di certezza e stabilità.
Proprio in considerazione di quanto sopra detto, la scrivente Agenzia ha spesso perplessità in ordine alla effettiva capacità degli enti di limitate dimensioni organizzative (conseguentemente, con risorse che, quantificate nel corretto e rigoroso rispetto delle previsioni dell’art.26 del CCNL del 23.12.1999, non possono non essere ugualmente limitate) di poter dare applicazione alla disciplina del citato art.27, comma 5, del CCNL del 23.12.1999.
In proposito si ricorda anche che:
a) a seguito della avvenuta graduazione, il valore di ciascuna posizione dirigenziale, proprio perché ancorato ai contenuti della stessa, non può che essere unico, preciso e fisso; i valori già stabiliti della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali, sulla base della vigente disciplina contrattuale dell’istituto ed in coerenza con la natura dello stesso, possono essere successivamente modificati, in minus o in maius, solo a seguito di una nuova valutazione formale ed espressa dei contenuti delle stesse funzioni (diminuzione o arricchimento dei compiti e delle responsabilità di ciascuna posizione dirigenziale);
b) in materia di trattamento economico della dirigenza, l’ente deve comunque verificare anche il rispetto dei vincoli derivanti dalla legge n.122/2010, sulla base delle indicazioni in materia fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico, con la circolare n.12/2011 e anche con alcuni pareri, consultabili sul relativo sito istituzionale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento