In data 31/10/2013 l’ARAN pubblica nella sezione “ARAN informa” del mese di ottobre il parere relativo alla “contrattazione integrativa e congedo parentale”.
Quesito
Alla luce delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 1, comma 339, della legge n. 228/2012, la contrattazione integrativa può prevedere e disciplinare la frazionabilità ad ore del congedo parentale, anche in assenza di uno specifico rinvio in tal senso nel contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali?
Parere
L’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la frazionabilità ad ore del congedo parentale possa essere prevista e disciplinata solo in sede di contrattazione collettiva nazionale.
In proposito, infatti, si evidenzia che, nell’ambito del lavoro pubblico, l’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, richiede un forte vincolo di coerenza tra CCNL e contratto integrativo.
Tale forte vincolo di coerenza tra contratto collettivo nazionale e previsioni della contrattazione integrativa, disposto direttamente dal legislatore, è assistito anche da un preciso sistema sanzionatorio.
In materia si richiamano, innanzitutto, le disposizioni dell’art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 54 del d.lgs. n. 150/2009, secondo il quale: 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, ……… Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. …….
Il successivo comma 3-quinquies del medesimo art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 a sua volta dispone: 3-quinquies. ……. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile ….
In tal modo, il legislatore ha confermato e rafforzato ulteriormente la disciplina già contenuta nel precedente testo del d.lgs. n. 165/2001.
Conseguentemente, sulla base di tali precise indicazioni legislative ed in mancanza di una espressa previsione nel senso della loro derogabilità nel caso in esame, non sembra possibile l’attribuzione di una materia alla regolamentazione del contratto integrativo in difetto di una preventiva regolamentazione nel contratto collettivo nazionale o di un rinvio espresso di quest’ultimo alla sede decentrata.
Poiché la competenza della contrattazione integrativa deriva dalla delega conferita dal contratto nazionale, come statuito dal d.lgs. n. 165/2001, una eventuale deroga è asseverabile solo nella misura in cui una legge indichi espressamente la competenza della contrattazione di secondo grado e non genericamente quella della contrattazione, perché ogni delega alla contrattazione, per il principio di gerarchia fra livelli operante nel lavoro pubblico, non può che assumere il significato di un rinvio al contratto collettivo nazionale di lavoro che, a sua volta, sulla base delle autonome determinazioni delle parti negoziali di tale livello, può eventualmente disporre, in tutto o in parte, per la competenza del contratto integrativo.
Indicazioni in tal senso sono state fornite anche dal Dipartimento della funzione pubblica con le note 45322 e 45332 del 7.10.2013.
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