Con parere RAL_1571_Orientamenti Applicativi del 28 ottobre 2013 l’ARAN risponde al seguente quesito:
Le organizzazioni sindacali chiedono in forma ufficiale di essere informate sul quantitativo delle ore di straordinario effettuate nel corso dell’anno da ciascun singolo dipendente. E’ obbligatorio fornire dette informazioni?
Risposta:
Per quanto di competenza, la scrivente Agenzia può solo evidenziare che, nell’attuale sistema di relazioni sindacali, non esiste alcuna clausola che attribuisca alle OO.SS. il diritto ad avere informazioni dettagliate e specifiche sul trattamento economico e normativo applicato ai singoli lavoratori.
Infatti, come è noto l’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999, come regola generale, prevede l’informazione sindacale solo: “…..sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane”.
Proprio la chiara formulazione della clausola contrattuale, con il riferimento solo agli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, consente di escludere ogni obbligo di informazione di carattere specifico e, in particolare, concernente la gestione o comunque lo status (normativo ed economico) del singolo dipendente.
In particolare, si esclude che l’informazione di cui si tratta possa considerarsi equivalente ad informazione specifica e dettagliata sulle quantità e sui compensi percepiti dai singoli lavoratori.
In tal senso, si richiama il contenuto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 20 dicembre 2012, secondo il quale, in mancanza di specifiche previsioni normative o contrattuali, le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere, alle organizzazioni sindacali, i dati sul lavoro straordinario solo in forma anonima o aggregata, senza l’indicazione dei nominativi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento