Con parere del 28/10/2013 RAL_1556_Orientamenti Applicativi, l’ARAN si esprime sulla seguente domanda: “Un dipendente, durante la fruizione dei tre giorni di permesso per lutto familiare, viene richiamato in sede per motivi di servizio . Il dipendente ha diritto al recupero compensativo della giornata di permesso non fruita?”.
Risposta dell’ARAN:
La particolare soluzione prospettata non trova alcun fondamento legittimante nella vigente disciplina dei permessi giornalieri retribuiti, di cui all’art. 19, comma 1, del CCNL del 6.7.1995.
Infatti, questa non prevede in alcun modo che la fruizione dei tre giorni di permesso per lutto possa essere interrotta per sopraggiunti motivi di servizio, con il riconoscimento del recupero compensativo delle giornate spettanti a tale titolo e non godute.
Si tratta, infatti, di una specifica tipologia di permesso, avente una specifica finalizzazione, cui si collegano particolari modalità di fruizione dello stesso.
L’ente, pertanto, non avrebbe dovuto e potuto richiamare in servizio il dipendente, anche in presenza di comprovate esigenze di servizio.
Se il dipendente si è ugualmente presentato in servizio, data l’articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni settimanali, come da Voi evidenziato per le vie brevi, la sua prestazione deve ritenersi come prestazione ordinaria, senza alcun compenso aggiuntivo.
Neppure è possibile il recupero compensativo della giornata di permesso non fruita, in quanto come sopra detto, tale possibilità non è in alcun modo ammessa dalla disciplina contrattuale
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