Nel caso in cui un dipendente titolare di posizione organizzativa abbia, nel corso di più mesi, accumulato un ingente minus orario, non ancora decurtato, l’ente è tenuto ad effettuare immediatamente il recupero della retribuzione indebitamente corrisposta oppure lo stesso dipendente può essere ammesso ad un piano programmato di rientri e di recuperi orari, anche parziali?
In relazione a tale problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:
1) innanzitutto, si ritiene opportuno rilevare che il comportamento di un soggetto titolare di PO di inosservanza del vincolo di durata della prestazione lavorativa, soprattutto se prolungato nel tempo e non giustificato in alcun modo (ad esempio, flessibilità oraria o permessi brevi) potrebbe essere anche valutato ai fini di una eventuale responsabilità disciplinare, proprio per il mancato rispetto degli obblighi relativi alle prestazioni di lavoro settimanali;
2) In ogni caso, in presenza di prestazioni lavorative rese in misura quantitativamente inferiore alle 36 ore (che rappresentano l’orario minimo settimanale dei titolari di posizione organizzativa), l’ente può certamente, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, proporre in via prioritaria al dipendente un piano programmato ed articolato di recupero delle ore lavorative che risultano non prestate, in funzione evidentemente delle proprie esigenze organizzative. Nel caso in cui, entro il termine prefissato, il dipendente non completi il piano di recupero oppure nelle ipotesi in cui il recupero non sia oggettivamente possibile o non sia accettato dal dipendente stesso, l’ente procederà al corrispondente recupero retributivo;
Dovendosi procedere al recupero retributivo nei confronti di un titolare di posizione organizzativa, per pregressi debiti orari non adempiuti, quali sono le voci del trattamento economico da assoggettare a ripetizione oltre allo stipendio? Vi rientra la retribuzione di posizione? E quella di risultato?
In proposito si ritiene che si debba fare riferimento alla disciplina dell’art.52, comma 4, del CCNL del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.10 del CCNL del 9.5.2006. Questa, infatti, stabilisce che, in tutti i casi in cui occorre retribuire una prestazione lavorativa o effettuare un recupero in relazione ad un periodo non lavorato, la cui durata risulti inferiore al mese, per la determinazione del valore economico della retribuzione giornaliera trova applicazione la regola del “divisore 26”, ivi indicato. Ai fini della individuazione della retribuzione oraria da prendere in considerazione, si ritiene che l’ente debba fare riferimento, ai fini del calcolo, alla nozione di retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c, del CCNL del 9.5.20006. Il riferimento alla nozione di retribuzione di cui al citato art. 10, comma 2, lett. c), del 9.5.2006 si giustifica in considerazione del fatto che proprio tale tipologia di retribuzione è presa in considerazione anche ai fini della determinazione della trattenuta per scioperi brevi.
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