Parere ARAN sugli incarichi ad interim delle posizioni organizzative

19 Novembre 2013
Modifica zoom
100%

Con parere del 4 novembre 2013 RAL_1610_Orientamenti Applicativi l’ARAN interviene sul conferimento ad interim di incarico di posizione organizzativa:

Con riferimento al caso di un incarico di posizione organizzativa conferito ad interim ad altro soggetto già titolare di altra posizione organizzativa, la scrivente Agenzia ha sempre escluso che questi possa cumulare, sia pure temporaneamente, una doppia retribuzione di posizione (quella propria e quella relativa alla posizione del dipendente assente).

In tale ipotesi, come evidenziato in alcuni orientamenti applicativi, dovrebbe trovare applicazione la medesima regola valevole nei casi di incarichi ad interim conferiti ai dirigenti per la sostituzione di altri dirigenti nei casi di assenza ed impedimento di questi: attribuzione esclusivamente della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) al titolare di PO assente, è evidente che l’ammontare della retribuzione di risultato corrisposta al sostituto sarà strettamente connessa agli obiettivi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità.

Il riconoscimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato relativa alla posizione affidata ad interim può avvenire, sempre e, comunque, entro la misura massima consentita del 25%.  Infatti, in base all’art.10 del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato che può essere erogata al dipendente titolare di posizione organizzativa non può in alcun modo superare il limite massimo del 25% della retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito.

Tale vincolo, in mancanza di diverse indicazioni contrattuali, attualmente, non sembra poter essere superato neppure nel caso di conferimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa di un incarico relativo ad altra posizione organizzativa. E’ da auspicare che questa problematica venga fatta propria dal Comitato di Settore in vista di una eventuale integrazione della vigente disciplina in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento