Secondo la disciplina contrattuale, ciascun ente determina il valore concreto della retribuzione di posizione, nell’ambito del minimo e massimo stabilito dalla disciplina contrattuale, sulla base di autonome valutazioni, sulla base delle risultanze del sistema di graduazione delle funzioni adottato ed ovviamente tenendo conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili;
l’ente può sicuramente procedere alla ridefinizione del valore economico precedentemente attribuito ad una determinata posizione organizzativa, ma sempre entro i limiti massimi stabiliti dalla disciplina contrattuale e nel rispetto delle medesime regole già adottate ed applicate in materia di graduazione delle funzioni delle posizioni organizzative;
l’ente, comunque, deve prima valutare se ci sono le condizioni economiche per sopportare il maggior onere finanziario correlato all’eventuale modifica incrementale del valore della retribuzione di posizione e solo dopo aver accertato tale potenzialità (nel rispetto dei vincoli legislativi vigenti: patto di stabilità; obblighi di contenimento della spesa di personale; limiti derivanti dalla legge n.122/2010), può decidere la nuova graduazione delle posizioni organizzative e corrispondere i relativi nuovi importi.
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