In sintesi nel suo parere il Collegio amministrativo ha rilevato le seguenti incongruenze: a) non compatibilità della procedura acceleratoria (conclusione entro 30 giorni) con i termini previsti nelle disposizioni sia per l’attivazione della procedura (40 giorni) sia per il diritto di difesa (20 giorni); c) danno d’immagine e reato di omissione di atti d’ufficio con incoerenza rispetto alla legge di delegazione; d) il reato di omissioni di atti d’ufficio non è quello tipizzato dal codice penale.
Vedi anche
Le osservazioni del Consiglio di Stato allo schema del d.lgs. sui c.d. “Furbetti del cartellino”
V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 8/4/2016)
Segnaliamo il corso
Le novità del Decreto “Madia” in materia di anticorruzione e trasparenza
Trento, 11 maggio 2016
Dossobuono di Villafranca (VR), 12 maggio 2016
Bari, 26 maggio 2016
Cagliari, 27 maggio 2016
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