Part time: incremento dell’orario di lavoro. L’orientamento dei giudici contabili

La Corte dei conti in una recente deliberazione precisava che il semplice incremento orario del personale part time, che non comporti una trasformazione in contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell’art. 3, comma 101, L. n. 244 del 2007 e quindi non può considerarsi quale nuova assunzione

20 Dicembre 2016
Modifica zoom
100%
La Corte dei conti della Campania nella recente deliberazione 09/11/2016 n.338 aveva modo di precisare il consolidato orientamento della magistratura contabile secondo il quale il semplice incremento orario del personale part time, che non comporti una trasformazione in contratto a tempo pieno, non rientrerebbe nella previsione dell’art. 3, comma 101, L. n. 244 del 2007 e quindi non parrebbe considerarsi quale nuova assunzione (ex multis Corte dei conti, Toscana, parere n. 198/2011; Lombardia, parere n. 873/2010). Invitando, tuttavia, i Comuni a non utilizzare tale facoltà per eludere la normativa vigente in tema di assunzioni, avendo cura di :
a) verificare che si tratti di fattispecie “quantitativamente” contenute per numero di ore (numero minimo) e numero di dipendenti coinvolti;
b) dimostrare oggettive scoperture nella propria pianta organica;
c) verificare il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale;
d) Valutare attentamente le ripercussioni e dei disagi che tale mancato incremento potrebbe provocare all’Ente e alla collettività locale di riferimento, i cui bisogni devono sempre costituire obiettivo primario dell’Ente.
Concludevano i giudici contabili come i citati incrementi di orario e non di trasformazione a tempo pieno, non erano influenzati dai limiti previsti per la ricollocazione del personale di area vasta non incidendo sugli spazi assunzionali.
A seguito del citato parere, altra magistratura contabile è tornata sulla questione con una visione diversa della questione, in risposta alla domanda posta da un comune circa la possibilità di incrementare l’orario di alcuni dipendenti, a fronte della cessazione di altra figura professionale, senza dare luogo alla trasformazione del rapporto a tempo pieno, fino alla concorrenza dei risparmi di spesa conseguiti per effetto della cessazione.

LA POSIZIONE DEI GIUDICI CONTABILI

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la deliberazione 15/12/2016 n.51 pur confermando la tesi della magistratura contabile fin qui esposta, rileva alcuni principi ulteriori di cui tenere conto.

Continua a leggere l’articolo

Novità editoriale:

procedimento_disciplinare

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego

di Livio Boiero

Il volume risulta importante sia per il datore di lavoro, che deve applicare le sanzioni, sia per il dipendente che si trova coinvolto in un procedimento disciplinare, al fine di impostare correttamente la propria difesa.
Il lavoro prende in considerazione anche le ultime novità in materia di whistleblowers e delle azioni del Governo assunte per contrastare il fenomeno del c.d. “furbetto del cartellino”.

Immagine 1

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento